Registri dei battesimi e diritto all’oblio, la Comece e la causa concernente la diocesi di Gand davanti alla Corte Ue

Scritto il 04/09/2026
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La Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) ha pubblicato venerdì 4 settembre un “Documento di posizione” sugli aspetti giuridici chiave legati alla “causa C-12/25 Bisdom Gent”, attualmente pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. La causa coinvolge la diocesi belga di Gand e riguarda il caso di persone battezzate che successivamente avevano chiesto la cancellazione di ogni riferimento alla propria persona dai registri di battesimo della Chiesa cattolica romana. Invece di cancellare totalmente i relativi dati personali, la diocesi aveva aggiunto a margine l’annotazione del fatto che la persona aveva abbandonato la Chiesa Cattolica. Una corte belga ha chiesto alla Corte di giustizia Ue se, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Rgdp), sussista il diritto alla cancellazione dei propri dati personali (il cosiddetto “diritto all’oblio”) nel registro dei battesimi e se un’annotazione a margine da parte della Chiesa possa costituire una risposta giuridicamente accettabile a simili richieste. La Comece ha deciso di partecipare al dibattito pubblico ed ha pubblicato un documento in tema.

Il testo è stato elaborato alla luce delle riflessioni svolte in seno alla Commissione Affari giuridici della Comece e in risposta alle richieste delle Conferenze episcopali dell’Ue.

“La sentenza che la Corte Ue emetterà nel caso in questione – spiegano al Sir gli esperti della Comece – avrà un impatto molto profondo sulla vita della Chiesa in tutti gli Stati membri dell’Unione”.

“Ciò ha spinto il Segretariato della Comece a prendere posizione pubblicamente sulle implicazioni del caso, nel pieno rispetto del ruolo della Corte Ue”.  E’ un documento estremamente tecnico e puntuale anche perché – si legge nel comunicato che lo accompagna – “affronta diversi elementi di grande importanza per il caso in questione”. Tra questi elementi, c’è il tema della prassi di annotare la volontà dell’interessato a margine dei registri battesimali e se tali annotazioni possono indurre a concludere che i registri battesimali siano “elenchi di membri” della Chiesa. Il documento tiene a precisare che i registri battesimali non possono essere considerati tali e che le annotazioni “rispondono a esigenze e interessi che non derivano dal Diritto Canonico e, come recentemente sottolineato in ambito accademico, costituiscono semplicemente un’attuazione spontanea da parte della Chiesa di istanze derivanti dall’ordinamento civile”. Nel Documento, la Comece spiega quale siano la natura e il carattere dei registri battesimali, sottolineando “l’impatto che la cancellazione avrebbe su future azioni all’interno della Chiesa, impedendo verifiche vitali per lo svolgimento della sua missione”.

A seguito della cancellazione dei dati, una persona già battezzata potrebbe non solo richiedere nuovamente il battesimo (sacramento unico, non ripetibile e valido per sempre) ma, se già sposata, compiere atti riservati a persone non coniugate (ad esempio, contrarre un nuovo matrimonio, ricevere l’ordinazione sacerdotale o emettere la professione perpetua in un istituto religioso).

Il documento ricorda che i registri battesimali possono esseri utilizzati come “fonte di prova in procedimenti civili”: vengono illustrati diversi esempi di ambito nazionale che dimostrano la rilevanza dei registri battesimali come elementi di prova riguardo a casi giuridici che spaziano dalla successione alla cittadinanza, dalla registrazione delle nascite all’accesso alle pensioni e alle rivendicazioni in tema di proprietà. Il testo della Comece sottolinea anche il possibile impatto delle cancellazioni dai registri di battesimo su diritti e interessi di terzi (genitori del battezzato, padrino e madrina, celebrante, oltre che in casi legati all’ambito matrimoniale).

Uno dei punti centrali del documento della Comece è “il ruolo cruciale della libertà religiosa”.

Si ribadisce che “la registrazione dei battesimi riflette una realtà teologica, non meramente amministrativa” e viene riaffermato che non c’è alcuna limitazione alla libertà dei battezzati che desiderano prendere le distanze dalla Chiesa, alla libertà di non partecipare a pratiche religiose, ecc. Viene evidenziato anche lo stretto legame del caso in esame con il rispetto delle relazioni Stato-Chiesa a livello nazionali. Il documento sottolinea che sarebbe “problematico se la natura e il carattere dei registri battesimali venissero ridefiniti da un tribunale civile come elenchi di membri”. Essi costituiscono “una fonte storica di notevole valore per la ricostruzione della comunità ecclesiale, ma anche della vita sociale delle comunità locali e rivestono grande importanza, tra l’altro, per la ricerca genealogica”. Il documento conclude sottolineando che “la causa C-12/25 Bisdom Gent”, attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell’Ue, non riguarda solo la conservazione di determinati dati personali da parte della Chiesa.

“Solleva anche il quesito più profondo di quanto la normativa europea sulla protezione dei dati possa imporre a una Chiesa di modificare il modo in cui essa esprime in modo visibile e giuridico la propria fede”.

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