Sottopagati, costretti a pedalare per chilometri e chilometri sulle loro biciclette in giro per le città, sotto la pioggia o il sole rovente. Spesso per pochi euro all’ora e con pochissime tutele. Sono i rider, i ciclofattorini che ogni giorno consegnano e distribuiscono cibo e pasti pronti in ogni angolo del Paese. “In Italia sono tra i 30.000 e i 40.000 i rider attivi nel food delivery e nella logistica urbana dell’ultimo miglio. Si tratta però di un numero mobile: molti lavorano su più piattaforme contemporaneamente e la soglia di attività minima per essere considerati ‘attivi’ varia da fonte a fonte. Il bacino effettivo di persone che in un anno almeno una volta consegnano tramite app può quindi essere stimato anche in cifre più elevate”, spiega Marco Giardetti, giuslavorista. Spesso si tratta di giovani ragazzi, perlopiù di origine straniera, che lavorano in condizioni precarie e con poche tutele contrattuali. “Qui si apre il nodo centrale di anni di contenzioso. Il contratto formale applicato dalle piattaforme è stato tradizionalmente il contratto di prestazione d’opera, ovvero il lavoro autonomo occasionale, o, in alternativa, il contratto collettivo nazionale Assodelivery/Ugl, stipulato nel settembre 2020 dall’associazione delle piattaforme con il solo sindacato Ugl Rider – continua Giardetti –. Questo contratto presentava criticità notevoli, tra cui quelle relative alla rappresentatività, tanto che i tribunali hanno accertato che il contratto non è applicabile perché stipulato da un solo sindacato minoritario, e non dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative”. zazioni comparativamente più rappresentative”.
Foto Calvarese/SIR
Per tutelare il lavoro dei riders, la normativa europea, attraverso la direttiva 2024/2831, ha imposto agli Stati membri il recepimento di alcuni pilastri,
“come la presunzione legale di subordinazione: si presume che i lavoratori siano dipendenti quando la piattaforma controlla almeno due dei cinque indicatori previsti (fissazione del compenso, supervisione algoritmica dell’esecuzione, controllo dell’assegnazione dei compiti, limitazione della libertà di orario, divieto di lavorare per terzi) – spiega il giuslavorista -.
La gestione trasparente degli algoritmi: le piattaforme devono informare i lavoratori sui criteri usati dagli algoritmi per assegnare i compiti, valutare le prestazioni e prendere decisioni in automatico. E ancora, la tutela collettiva, che garantisce ai lavoratori tutti i principali diritti sindacali, come la possibilità di contrattare, avere una rappresentanza sindacale e scioperare”.
Gli Stati, compresa l’Italia, hanno tempo fino a dicembre di quest’anno per recepire la direttiva. Nel frattempo, in attesa di nuove disposizioni di legge, sono le sentenze dei tribunali e le battaglie legali portate avanti dai singoli rider a fare da apripista nella tutela dei loro diritti.
Fino ad arrivare a questo agosto di fuoco per uno dei colossi del food delivery, la spagnola Glovo. Due sentenze a pochi giorni di distanza l’una dall’altra: una a Torino e l’altra a Milano. “La prima, nell’ordinanza del 3 agosto, passata in giudicato il 20, nell’ambito di un ricorso proposto da un ciclofattorino rimasto vittima di un malore da caldo, ha applicato gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.
Il giudice ha imposto alla piattaforma di fornire ai rider calzature ergonomiche, antipioggia e antiscivolo, abbigliamento adeguato alle condizioni stagionali e atmosferiche (impermeabili, guanti, mascherine antinquinamento), dispositivi di protezione dalle alte temperature, nonché di individuare luoghi di riparo in caso di maltempo e garantire accesso gratuito a servizi igienici tramite convenzioni con esercizi o hub – continua l’avvocato -. Parallelamente, la Procura di Milano ha avviato un procedimento penale a carico della piattaforma Glovo disponendo il controllo giudiziario della società, la quale a sua volta ha proposto la revoca della misura, allegando l’introduzione di un compenso minimo per singola consegna e una paga lorda aumentata. Ma la Procura ha rigettato la proposta, contestando il mancato riconoscimento del 30% del tempo lavorato dai riders; l’opacità dell’algoritmo di assegnazione, definito “non intellegibile né verificabile”; la mancata qualificazione dei riders come lavoratori subordinati, e il pieno diritto ai presidi di sicurezza già imposti dalla sentenza torinese”.
Se la società non si adeguerà alle disposizioni imposte dai tribunali potrà incorrere in diverse conseguenze, tra le quali anche quelle penali. Come spiega Giardetti, “sul piano retributivo e contributivo, ogni rider può agire in giudizio per ottenere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ai sensi del contratto collettivo riconosciuto come applicabile. Sul piano della sicurezza sul lavoro l’inottemperanza alle prescrizioni dell’ordinanza di Torino espone la piattaforma all’esecuzione coattiva del provvedimento e all’irrogazione di sanzioni amministrative e penali previste dal testo unico sulla sicurezza. Sul piano penale la Procura di Milano ha aperto un procedimento per il reato di sfruttamento di manodopera ex art. 603-bis del Codice penale a carico della società che gestisce la piattaforma e del suo fondatore. Il Gip attraverso il controllo giudiziario della società dispone che un commissario giudiziario vigili sulla gestione dell’azienda con poteri che possono arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione degli organi sociali. Il rigetto della proposta di revoca avanzata da Glovo comporta la prosecuzione della misura, sino a nuova pronuncia attesa comunque a breve”.
The post Riders. Due sentenze in pochi giorni riscrivono i diritti dei ciclo-fattorini first appeared on AgenSIR.