“La necessità di tener conto di nuove esigenze di governo e di alcune importanti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni”. È la ragione che la premessa pone alla base della nuova Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, promulgata da Leone XIV il 31 luglio, memoria di sant’Ignazio di Loyola, e in vigore da subito. È la quarta dal 1929 e sostituisce integralmente quella firmata da Papa Francesco il 13 maggio 2023, della quale conserva impianto e formulazioni per larga parte. Si passa da 24 a 25 articoli, distribuiti negli stessi cinque titoli: al Sommo Pontefice resta “la pienezza della potestà di governo”, allo Stato il compito di assicurare “l’assoluta e visibile indipendenza della Santa Sede”.
La presidenza non è più riservata ai cardinali
Il cambiamento più visibile riguarda l’articolo 8. La Legge del 2023 stabiliva che la Pontificia Commissione fosse “composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri”; il nuovo testo recita “composta da Cardinali e da altri Membri, tra cui il Presidente”. Lo spostamento di quattro parole apre la presidenza anche a chi non appartiene al Collegio cardinalizio. Non è una novità assoluta: la modifica era già stata introdotta da Leone XIV con il motu proprio del 19 novembre 2025, motivato con “esigenze di governance che si rivelano sempre più complesse e pressanti” e con il principio della “corresponsabilità nella communio” richiamato da Praedicate Evangelium. Alla guida della Pontificia Commissione e del Governatorato c’è dal 1° marzo 2025 suor Raffaella Petrini, nominata da Papa Francesco, prima donna a ricoprire l’incarico. La Legge fondamentale recepisce e consolida quel passaggio. Cambia anche l’articolo 7: la funzione legislativa resta della Pontificia Commissione, “salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Sé stesso o delegare eccezionalmente ad altro organo”, possibilità che il testo precedente non contemplava. Nelle adunanze il Presidente può ora invitare il Consigliere Generale con funzioni consultive, mentre il regolamento interno diventa facoltativo: la Commissione “può disciplinare” il proprio funzionamento, non più lo “disciplina”.
Un articolo nuovo per il Presidente del Governatorato
La funzione esecutiva guadagna un articolo. Il nuovo 16 scrive ciò che nel 2023 restava implicito: il Presidente “assicura il governo dello Stato”, “impartisce le direttive necessarie per l’organizzazione generale dello Stato”, coordina gli organismi del Governatorato e può delegare proprie funzioni al Segretario Generale e al Vice. Ridisegnata anche la figura del Segretario Generale: è nominato dal Papa “su proposta del Presidente del Governatorato” per un quinquennio – nel 2023 la procedura non era indicata -, perde la facoltà di rappresentare lo Stato, acquisisce la custodia del sigillo ufficiale. Il Vice ricorre quattro volte con la formula “ove nominato”: carica possibile, non necessaria. Sulla giustizia il testo esce dal generico. Dove il 2023 parlava di “organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario”, l’articolo 22 nomina Tribunale, Corte d’Appello e Corte di Cassazione per le funzioni giudicanti e l’ufficio del Promotore di giustizia per quelle inquirenti e requirenti, rinviando alla Legge sull’ordinamento giudiziario. Il richiamo all’ordinamento canonico come “prima fonte normativa e insostituibile criterio interpretativo”, che la premessa del 2023 esplicitava, non ricorre nel nuovo testo: il principio resta fissato dalla Legge sulle fonti del diritto del 2008. “Con questa rigorosa impostazione”, si legge nella nota esplicativa che accompagna il testo, la nuova Legge “rimane il fondamento e riferimento di ogni altra normativa dello Stato, confermando la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano”.