Libertà di pensiero, coscienza e religione: focus su Europa e resto del mondo

Scritto il 31/10/2026
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È una libertà “intima”, perché protegge ciò che ciascuno pensa, crede o non crede. Ma è anche pubblica: entra nel lavoro e nella scuola, riguarda simboli religiosi, obiezione di coscienza e cure. A fotografarne forme e limiti costituzionali legati al principio di libertà è una serie di analisi di diritto comparato, a opera di importanti esponenti del mondo accademico e pubblicati dal Centro studi del Parlamento europeo.

La Carta dei diritti fondamentali Ue. Il punto di partenza è proprio l’Europa, dove la libertà di pensiero, coscienza e religione viene garantita innanzitutto dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali. Dopo il Trattato di Amsterdam del 1997 e a seguito della direttiva del 2000 sulla parità nel lavoro, le pronunce della Corte di giustizia – sottolineano i report – sono aumentate sensibilmente soprattutto intorno alla non discriminazione: segni politici, filosofici o religiosi sul lavoro, accesso all’occupazione, doveri dei dipendenti di organizzazioni confessionali e protezione di chi chiede asilo per motivi religiosi.

Italia, una libertà da bilanciare. Per l’Italia, l’analisi firmata dal professor Vincenzo Salvatore, docente all’Università dell’Insubria, va dallo Stato confessionale dello Statuto Albertino e dei Patti Lateranensi fino alla Repubblica, che grazie all’articolo 19 della Costituzione riconosce la libertà di professare la propria fede. Nel 1984, ricorda lo studio, la revisione del Concordato “rafforza la laicità dello Stato” e apre alla stagione delle intese con le altre confessioni. In Italia, però, la libertà di pensiero e coscienza chiama in causa obiezione militare e sanitaria, fine vita, istruzione, consenso o rifiuto dei trattamenti medici. Temi a cui si aggiungono, nel tempo, i dibattiti attorno al crocifisso negli spazi pubblici, l’edilizia di culto, le festività, l’assistenza spirituale e il cambiamento di fede nei rapporti familiari. In assenza di una disciplina sempre organica, scrive il docente, Corte costituzionale e giudici hanno costruito criteri “per comporre diritti contrapposti”. La sfida è assicurare certezza del diritto e non discriminazione in una società descritta come sempre più multietnica e multireligiosa, senza trasformare l’ordine pubblico in una clausola capace di comprimere “arbitrariamente” le libertà.

Tre modelli europei. Il resto del corpus si concentra su Francia, Spagna e Germania, mostrando strade diverse sia pur all’interno di uno spazio comune in materia di diritti. In Francia la parola chiave è laïcité: obbligo di neutralità religiosa per istituzioni, servizi pubblici e i loro agenti, ma anche principio politico fondamentale dell’identità repubblicana. Il modello transalpino coincide solo in parte con l’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e anzi conserva numerosi tratti “propri” della giurisprudenza nazionale. In Spagna il perno è l’articolo 16 della Costituzione varata nel 1978, sviluppato dalla legge organica sulla libertà religiosa del 1980 e dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale. A emergere con forza è il tema, non pacificato, dell’obiezione di coscienza, mentre un “inarrestabile pluralismo ideologico e religioso, un’intensa trasformazione tecnologica e una preoccupante polarizzazione” rimangono sfide tutt’ora apertissime. In Germania l’articolo 4 della Legge fondamentale protegge fede, professione religiosa e pratica del culto: la Corte costituzionale federale le interpreta come un diritto unitario che abbraccia la vita motivata dalla religione, valorizzando l’autocomprensione del credente ma chiedendo plausibilità contro gli abusi. Secondo il report, i conflitti più delicati sorgono su vita e integrità fisica, libertà di espressione e artistica, istruzione e neutralità dello Stato.

Uno sguardo globale. Compiendo un balzo fino alla sponda opposta dell’Atlantico, le analisi mettono sotto la lente anche due grandi Paesi del continente americano. In Canada la Carta dei diritti e delle libertà definisce garanzie ma anche quelli che vengono definiti “limiti ragionevoli”: la Corte suprema, sottolineano dall’Università di Toronto, ha interpretato “ampiamente” la libertà religiosa, affidando molte controversie al giudizio di proporzionalità. Il caso più sensibile è la regione francofona del Québec, dove norme adottate in nome della laicità limitano alcune pratiche religiose e ricorrono alla “clausola di deroga” per eludere il controllo fondato sulla Carta. In Messico l’articolo 24 della Costituzione tutela convinzioni etiche, coscienza e religione. La libertà religiosa ha una dimensione interna – credere, non credere o cambiare fede – e una esterna, individuale e collettiva, che individua i propri limiti nelle forme istituzionalizzate, mentre sullo sfondo la laicità rimane il “tratto distintivo” dello Stato messicano. Dal Vecchio Continente fino al Nuovo Mondo, il filo che unisce le due sponde dell’Oceano appare lo stesso: una libertà che non vive nell’assenza di regole, ma nella costante ricerca di un equilibrio che protegga insieme coscienza individuale, pluralismo e diritti. Propri, altrui, globali.

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